Art. 9.
(Contratto d'appalto o contratto d'opera).

      1. L'ente, l'esercizio o l'azienda effettivamente a rischio, in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, fornisce loro informazioni sui rischi di natura criminosa esistenti nei punti operativi in cui sono incaricati di eseguire i lavori.
      2. A fronte di ogni rischio di natura criminosa l'ente, l'esercizio o l'azienda

 

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fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi le norme comportamentali da porre in atto.
      3. Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, nel momento in cui iniziano a prestare la propria opera presso enti, esercizi o aziende effettivamente a rischio, sono tenuti a informarsi sugli specifici rischi di natura criminosa esistenti nei punti operativi in cui devono eseguire i lavori e sulle norme comportamentali da porre in atto a fronte di ciascuno di essi.
      4. I lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi devono costantemente agire in modo tale da non agevolare, con comportamenti attivi od omissivi, seppure non dolosi, il compimento di reati contro le persone e contro il patrimonio dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda presso cui lavorano e contro i beni che vi sono custoditi o prodotti.